Dichiarazione di Nascita - Comune di Saronno

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dichiarazione di nascita

Dichiarazione di nascita 

Chi puo' rendere la dichiarazione di nascita 
  Per i genitori uniti in matrimonio:
- uno dei due genitori o entrambi
- un loro procuratore speciale
- medico/ostetrica, o in mancanza, persona che ha assistito al parto


Per i genitori non uniti in matrimonio e che abbiano compiuto il 16° anno.
- il solo genitore, padre o madre, che intende riconoscere il figlio.
- il padre e la madre congiuntamente, se entrambi intendono riconoscerlo.
Il figlio naturale puo' essere riconosciuto dai propri genitori, anche se gia' uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

La denuncia di nascita e' resa senza la presenza di testimoni.
 
Quando e dove fare la dichiarazione

- entro 10 giorni dalla nascita: all'Ufficiale di Stato Civile preferibilmente del Comune di residenza della madre o eventualmente in quello di nascita
- entro 3 giorni dalla nascita: alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui e' avvenuta la nascita.

N.B: Se la dichiarazione e' fatta dopo piu' di 10 giorni dalla nascita, l' ufficiale dello Stato Civile puo' riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore dell Repubblica.
 

Attribuzione del nome al neonato
Puo' essere attribuito un solo nome, che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino. Il nome puo' essere composto da piu' elementi onomastici, fino ad un massimo di tre; in questo caso il nome composto verra' riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato civile e di anagrafe, nonche' nei documenti del bambino.
 
Documentazione da presentare 
1) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto, ovvero constatazione di avvenuto parto;
2) Documento valido di identità personale (preferibilmente carta d'identità) del dichiarante.

- Per i genitori non residenti presentazione della carta d'identità valida ed aggiornata di entrambi (o documento equipollente, ai sensi dell'art. 35 DPR n. 445 del 28/12/2000)

- Per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità esibire il passaporto; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.

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