Informazioni elettori residenti estero - Comune di Saronno

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Informazioni utili

Cittadini residenti all'estero

 

 

La legge 459/2001 recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero" ha dato la possibilità di adottare la modalità del voto per corrispondenza, per gli elettori residenti all'estero, in occasione di elezioni politiche o referendarie.

In occasione di elezioni comunali, amministrative (regionali, provinciali) gli elettori potranno votare solamente in Italia.

Le Rappresentanze diplomatiche concludono intese con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire che il voto per corrispondenza venga esercitato in condizioni di uguaglianza, libertà e segretezza. I cittadini italiani residenti nei Paesi con cui non sia stato possibile concludere tali intese potranno votare esclusivamente facendo rientro in Italia.

 

Diritto di voto

 

Possono votare per corrispondenza tutti i cittadini italiani residenti all'estero regolarmente iscritti all'Aire (Anagrafe residenti estero) presso la sede consolare di competenza nel territorio estero.

 

Come si vota

 

Il voto dei cittadini italiani residenti all'estero viene espresso per corrispondenza in occasione delle elezioni politiche e referendarie. Entro 18 giorni prima della data delle elezioni, l'Ufficio consolare invia a tutti gli elettori un plico contenente le schede elettorali, un foglio esplicativo sulle modalità di voto e una busta preaffrancata per il ritorno del materiale all'Ufficio Consolare stesso.

L'elettore deve spedire le schede votate all'Ufficio Consolare entro 10 giorni prima della data delle elezioni.

L'Ufficio consolare provvede al rapido invio delle schede in Italia , in modo che lo spoglio possa essere effettuato congiuntamente a quello effettuato in territorio nazionale.

 

Opzione per il voto in Italia

 

Gli elettori residenti all'estero possono optare per l'esercizio del voto in Italia (nella sezione elettorale d'iscrizione in lista) presentando apposita comunicazione all'ufficio consolare territorialmente competente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello della scadenza della legislatura e, in caso di scioglimento anticipato o di indizione di referendum popolare, entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni; l'opzione è valida limitatamente alla consultazione per la quale è esercitata.

 

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