Autenticazione di Fotocopie
L'autenticazione di fotocopie consente al cittadino di non presentare documenti originali, bensì copie degli stessi. Chiunque può farsi autenticare delle copie e l'autenticazione può essere effettuata da:
Pubblico ufficiale che ha emesso l'originale
Pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'originale
Pubblico ufficiale incaricato dal Sindaco al quale venga esibito l'originale (presso l'U.R.P. e l'Ufficio Anagrafe del Comune).
Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente addetto a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale. In tal caso la copia autentica mantiene la propria validità senza limiti di tempo.
La documentazione da presentare è la seguente:
Originale del documento da autenticare e sua fotocopia.
N.B. Modalità alternative di autenticazione di fotocopia
Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, il cittadino può dichiarare direttamente che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale.
Tale dichiarazione può riguardare anche la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati ai sensi dell'art. 15 della legge n.3 del 16.01.2003 dichiarazione sostitutiva che attesta la conformità all'originale di una copia può essere apposta in calce alla copia stessa.
In tutte queste ipotesi tale dichiarazione ha lo stesso valore dell'autentica di copia.
Costi
L'autentica di copia è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo salvo gli usi in esenzione.
Tempi
Rilascio immediato, a meno che non si tratta di copie in numero tale da doversi concordare una data
di ritiro successivo.