SEPARAZIONI e DIVORZI al via le nuove procedure
L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore
- direttamente all’avvocato secondo le procedure indicate dall’art. 6 della suindicata norma
- direttamente all’ufficio di stato civile secondo le procedure indicate nell’art. 12 e qui di seguito esposte.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO per SEPARAZIONI E DIVORZI davanti all’UFFICIALE di STATO CIVILE
La legge prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi e l’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Dal 26.05.2015 è entrata in vigore la legge sul Divorzio breve vale a dire la possibilità di ottenere il divorzio dopo un breve periodo dalla separazione: 12 mesi dall'vvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per le apposite procedure e dopo 6 mesi nel caso di separazione consensuale.
CHI PUO’ AVVALERSI del SERVIZIO:
Possono avvalersi di questa modalità semplificata esclusivamente i coniugi che:
- non abbiano in comune fra loro_
figli minori / figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno) / figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992) / figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- raggiungano un accordo che non contenga patti di trasferimento patrimoniale (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione). L'accordo può contenere pattuizioni aventi per oggetto l'assegno periodico ( di mantenimento o divorzio)
DOVE RIVOLGERSI:
I coniugi possono presentare una richiesta congiunta , alternativamente, all’UFFICIO dello STATO CIVILE del :
- Comune di residenza di uno dei coniugi,
- Comune in cui è stato celebrato il matrimonio
- Comune in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero
TEMPI
Dopo aver acquisito le necessarie informazioni e prodotto la documentazione richiesta
Dovrà essere fissato un appuntamento per la sottoscrizione dell’accordo a seguito del quale dovranno trascorrere almeno 30 giorni prima della stesura dell'atto conclusivo di conferma.
COME AVVIARE
Per avviare la procedura è necessario rivolgersi all’ufficiale di STATO CIVILE per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente, e presentare da parte di entrambi i coniugi, specifica richiesta di avvio del procedimento ( all. 1)
CONTATTI PER INFORMAZIONI -Ufficio di STATO CIVILE- P.zza Repubblica ,7
telefono 0296710306 - e-mail statocivile@comune.saronno.va.it
da martedi a venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30;
DOCUMENTI NECESSARI
In occasione del contatto iniziale, a seconda delle diverse fattispecie, verranno fornite le informazioni relative alla documentazione da produrre quale:
- Documenti di identità;
- (nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 12 mesi a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale da 6 mesi in caso di separazione consensuale
- (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo.
- le dichiarazioni sostitutive (all. 2, 3,
SOTTOSCRIZIONE dell’ACCORDO e CONFERMA (solo su appuntamento)
Acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.
Gli APPUNTAMENTI verranno fissati dall’ufficio
nei giorni di MERCOLEDI , GIOVEDI e VENERDI’ dalle ore 9.00 alle 12.00
Il giorno della sottoscrizione dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi( all.2), divorziare (all.3)o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite(all.4)
Compilato e sottoscritto l’accordo l’ufficio di stato civile fisserà( non prima dei 30 giorni) un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso..
Alla data del secondo appuntamento i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.
La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.
COSTI DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento prevede un costo massimo di Euro 16,00, da versare all’atto della firma dell’accordo.
Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace..
1) Richiesta di avvio del procedimento
2) Dichiarazione per separazioni
3) Dichiarazione per divorzi
4) Dichiarazione per modifica condizioni
5) Trasmissione della convenzione di negoziazione assistita